1. Le aree di cui all'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere una estensione minima di trenta ettari;
b) essere battute da venti con velocità media annuale superiore a cinque metri al secondo;
c) trovarsi in posizione prossima a elettrodotti con portata superiore a venti KV, intendendosi per prossimità una distanza non superiore a venti chilometri.